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REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 3-08-1982

<< Istituzione di una scuola regionale per la
preparazione professionale degli agenti di polizia
municipale >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 50
del 10 agosto 1982

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 E' istituita una scuola regionale per l' addestramento,
la formazione e l' aggiornamento professionale
degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale della Regione Campania.

 

 

 

ARTICOLO 2

 La scuola regionale ha in particolare lo scopo
di:
  a) qualificare professionalmente gli allievi
vigili di polizia municipale in servizio presso i
Comuni;
  b) svolgere corsi di aggiornamento professionale
per gli appartenenti ai corpi di polizia
municipale della Regione;
  c) svolgere corsi di specializzazione nei settori
di polizia urbana e rurale, giudiziaria, veterinaria,
mortuaria, della circolazione e della infortunistica
stradale, della igiene e sanità , dell'
edilizia e del commercio ed in tutte le materie
le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni
ed agli altri Enti locali ai sensi del DPR n. 616
del 24 luglio 1977 e delle leggi regionali di delega
e sub - delega.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, approva
lo Statuto ed il Regolamento della scuola, predisposti
dalla Giunta regionale.
  Al funzionamento della scuola si provvede con
personale in servizio presso la Regione e gli altri
Enti locali e, ove necessario, attraverso convenzioni
con esperti esterni.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Le materie oggetto dei corsi e la loro strutturazione,
l' ammissione e la frequenza agli stessi,
i termini della presentazione, verranno stabiliti
con apposito Regolamento da approvarsi dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare
della competente.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Ai corsi potranno essere ammessi anche gli
appartenenti ai corpi di Polizia municipale di
Comuni di altre Regioni, previa sottoscrizione di
quota determinata dall' apposito Regolamento
della scuola, in relazione alla disponibilità  dei
posti nei singoli corsi.

 

 

 

ARTICOLO 6

 La Regione si assume gli oneri relativi:
  a) al reperimento di locali idonei per la istituzione
ed il funzionamento della scuola;
  b) all' acquisto delle attrezzature ed alle spese
di primo impianto della scuola;
  c) al funzionamento della scuola, mediante
concessione di un finanziamento annuale da determinarsi
con la legge di approvazione del bilancio.

 

 

 

ARTICOLO 7

 All' onere derivante dall' attuazione del precedente
articolo 6 lettera a) si provvede per il 1982
con lo stanziamento, in termini di competenza e
di cassa, di cui al capitolo n. 59 dello stato di
previsione della spese per l' anno finanziario
1982, che presenta sufficiente disponibilità .
  Agli oneri derivanti dall' attuazione del detto
articolo 6 lettere b) e c) si fa fronte per il 1982
con lo stanziamento, in termini di competenza e
di cassa, di cui al capitolo n. 942 dello stato di
previsione della spesa per l' anno finanziario
1982, di nuova istituzione, con la dotazione di
L. 100.000.000 (di cui L. 50.000.000 per gli interventi
di cui alla lettera b) e L. 50.000.000 per gli
interventi di cui alla lettera c)) e con la denominazione:
<< Spese per il funzionamento della
scuola regionale per l' addestramento, la formazione
e l' aggiornamento professionale degli appartenenti
ai corpi di polizia municipale della
Regione Campania >> mediante prelievo della
somma L. 100.000.000 dallo stanziamento di cui
al capitolo n. 200 dello stato di previsione medesimo
che si riduce di pari importo.
  Agli oneri per gli anni successivi si farà  fronte
con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui
entità  sarà  determinata con le leggi di bilancio,
utilizzando quota parte delle risorse assegnate
alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
 La presente legge sarà  pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
 Napoli, 3 agosto 1982

 

 

 

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