SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 3-08-1982
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Il Consiglio Regionale ha approvato. |
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ARTICOLO 1 E' istituita una scuola regionale per l' addestramento,la formazione e l' aggiornamento professionaledegli appartenenti ai Corpi di poliziamunicipale della Regione Campania.
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ARTICOLO 2 La scuola regionale ha in particolare lo scopodi: a) qualificare professionalmente gli allievivigili di polizia municipale in servizio presso iComuni; b) svolgere corsi di aggiornamento professionaleper gli appartenenti ai corpi di poliziamunicipale della Regione; c) svolgere corsi di specializzazione nei settoridi polizia urbana e rurale, giudiziaria, veterinaria,mortuaria, della circolazione e della infortunisticastradale, della igiene e sanità , dell'edilizia e del commercio ed in tutte le materiele cui funzioni sono state trasferite ai Comunied agli altri Enti locali ai sensi del DPR n. 616del 24 luglio 1977 e delle leggi regionali di delegae sub - delega.
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ARTICOLO 3 Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dallaentrata in vigore della presente legge, approvalo Statuto ed il Regolamento della scuola, predispostidalla Giunta regionale. Al funzionamento della scuola si provvede conpersonale in servizio presso la Regione e gli altriEnti locali e, ove necessario, attraverso convenzionicon esperti esterni.
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ARTICOLO 4 Le materie oggetto dei corsi e la loro strutturazione,l' ammissione e la frequenza agli stessi,i termini della presentazione, verranno stabiliticon apposito Regolamento da approvarsi dallaGiunta regionale, sentita la Commissione Consiliaredella competente.
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ARTICOLO 5 Ai corsi potranno essere ammessi anche gliappartenenti ai corpi di Polizia municipale diComuni di altre Regioni, previa sottoscrizione diquota determinata dall' apposito Regolamentodella scuola, in relazione alla disponibilità deiposti nei singoli corsi.
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ARTICOLO 6 La Regione si assume gli oneri relativi: a) al reperimento di locali idonei per la istituzioneed il funzionamento della scuola; b) all' acquisto delle attrezzature ed alle spesedi primo impianto della scuola; c) al funzionamento della scuola, medianteconcessione di un finanziamento annuale da determinarsicon la legge di approvazione del bilancio.
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ARTICOLO 7 All' onere derivante dall' attuazione del precedentearticolo 6 lettera a) si provvede per il 1982con lo stanziamento, in termini di competenza edi cassa, di cui al capitolo n. 59 dello stato diprevisione della spese per l' anno finanziario1982, che presenta sufficiente disponibilità . Agli oneri derivanti dall' attuazione del dettoarticolo 6 lettere b) e c) si fa fronte per il 1982con lo stanziamento, in termini di competenza edi cassa, di cui al capitolo n. 942 dello stato diprevisione della spesa per l' anno finanziario1982, di nuova istituzione, con la dotazione diL. 100.000.000 (di cui L. 50.000.000 per gli interventidi cui alla lettera b) e L. 50.000.000 per gliinterventi di cui alla lettera c)) e con la denominazione:<< Spese per il funzionamento dellascuola regionale per l' addestramento, la formazionee l' aggiornamento professionale degli appartenentiai corpi di polizia municipale dellaRegione Campania >> mediante prelievo dellasomma L. 100.000.000 dallo stanziamento di cuial capitolo n. 200 dello stato di previsione medesimoche si riduce di pari importo. Agli oneri per gli anni successivi si farà frontecon gli appositi stanziamenti di bilancio, la cuientità sarà determinata con le leggi di bilancio,utilizzando quota parte delle risorse assegnatealla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16maggio 1970, n. 281. La presente legge sarà pubblicata sul BollettinoUfficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlae di farla osservare come legge della RegioneCampania. Napoli, 3 agosto 1982
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